[Ninux-Wireless] [ninux-roma] installazione antenne, sole 24 ore di ieri

Saverio Proto zioproto a gmail.com
Mer 19 Mar 2014 07:53:50 CET


Il 19 marzo 2014 03:14, Pierluigi Checchi <p.checchi a ieee.org> ha scritto:
> Installazione Antenne
>
>
> Sin dal 1940 è stato riconosciuto il diritto di installare antenne per la
> ricezione di segnali radiofonici e, successivamente, televisivi sul lastrico
> solare o sul tetto dell'edificio condominiale (da ultimo, si veda l'articolo
> 91 Dlgs 259/2003). La giurisprudenza ha chiarito che il cosiddetto diritto
> d'antenna è un diritto di natura personale proprio di chiunque occupi
> stabilmente un'unità immobiliare condominiale, connesso al diritto
> all'informazione e, perciò, assistito da sicuro fondamento costituzionale.
> Le norme che nel tempo hanno riconosciuto il diritto d'antenna sono state
> ritenute conformative della proprietà e classificate tra quelle che ne
> assicurano la funzione sociale. Hanno sempre previsto che le installazioni
> «non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
> destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a
> terzi». La riforma del condominio in vigore da giugno 2013, più
> realisticamente, prevede che le installazioni di impianti non centralizzati
> per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
> flusso informativo debbano arrecare il minor pregiudizio possibile alle
> parti comuni e alle unità immobiliari individuali coinvolte.
> Il diritto inviolabile del singolo all'installazione si conferma, ma deve
> essere esercitato compatibilmente con la tutela degli interessi degli altri
> condomini: qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
> l'interessato comunica all'amministratore la sua intenzione di procedere
> all'installazione indicando il contenuto specifico e le modalità di
> esecuzione degli interventi. L'amministratore riferisce all'assemblea, che –
> con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore
> – può imporre all'interessato ragionevoli modalità alternative di esecuzione
> a salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro dell'edificio
> (articolo 122-bis, Codice civile). In mancanza, non è possibile opporsi
> all'esecuzione delle opere, salvo che risulti violata una precedente
> delibera con cui l'assemblea ha disciplinato le modalità di installazione
> (Tribunale di Varese, 25 febbraio 2011).
> La legge 220/2012 ha modificato anche la disciplina degli impianti
> centralizzati. Per contenere il proliferare di parabole sui tetti e sui
> balconi degli edifici, si era cercato di favorire l'installazione di
> parabole comuni qualificando l'intervento come «innovazione necessaria» e
> prevedendo una maggioranza agevolata per l'approvazione della delibera,
> fermo restando il diritto individuale di antenna. Come è accaduto per le
> barriere architettoniche, la riforma ha elevato la maggioranza richiesta:
> oggi occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la
> metà del valore, sia per le antenne satellitari, sia per quelle digitali
> terrestri (come pure per gli impianti via cavo, si veda l'articolo 1120,
> Codice civile, n. 2).
> IL CASO RISOLTO
> d
> È valida una delibera con cui a maggioranza si decida la dismissione di un
> impianto di ricezione centralizzato?
> - La Cassazione ha risposto positivamente al quesito. Le antenne
> centralizzate, pur essendo parti comuni, sarebbero fruibili solo mediante
> un'attività d'impianto e di gestione comune che costituisce un vero e
> proprio servizio, integralmente affidato alle decisioni dell'assemblea.
> Perciò, evocando la copiosa giurisprudenza sulla soppressione a maggioranza
> del servizio di portierato e il più recente caso del servizio di autoclave,
> la Cassazione ha affermato che rientra nei poteri dell'assemblea quello di
> disciplinare beni e servizi comuni anche quando la sistemazione più
> funzionale del servizio comporti la dismissione o la rimozione e lo
> spostamento di beni comuni (Cassazione, sentenza 144/2012).
> A CURA DI Pierantonio Lisi



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