[Ninux-Wireless] Svolta epocale? ProvinciaWIFI toglie l'autenticazione/registrazione

Dario Stelitano stelitano.dario a gmail.com
Ven 20 Set 2013 16:28:38 CEST


Il giorno 20/set/2013, alle ore 14.55, Dario Salerno ha scritto:

> Il 18/09/2013 12:41, Davide Guerri ha scritto:
>> Il Codice delle Comunicazioni vieta esplicitamente ad una PA la fornitura o la gestione di servizio di connettività pubblica (Art.6 del Codice delle Comunicazioni (**)).

infatti il nodo è lì. non si capisce quale sia il motivo per cui una PA non possa fornire connettività ai suoi cittadini. non solo se il servizio di connettività è dato ad esempio da un comune ai suoi stessi residenti, rientrerebbe a mio avviso come un "servizio pubblico locale" e se gli dai questa lettura con il referendum del 2011 (quello che si conosce come ripubblicizzazione dell'acqua, ma che riguarda tutti i servizi locali) potrebbe essere fornito dallo stesso comune. 

> 
> Ciao,
> 
> Un mio collega ha trovato l'estratto di un questito sull'art.6 del
> Codice delle comunicazioni che tratta l'argomento ProvinciaWiFi e reti
> similari (Contenuto lungo):
> 
> 
> Domanda: Nella locuzione “altri soggetti pubblici” di cui al comma 1,
> dell’articolo 34 del Tuel (soggetti che possono partecipare ad accordi
> di programma) può rientrare una società per azioni a totale
> partecipazione di Comuni?
perchè dovrebbe essere una spa esattamente un ente di diritto pubblico?


BornAgain

stelitano.dario a gmail.com

Nodo su wireless comunitaria Ninux.org 
http://map.ninux.org/select/reggiocalbornagain/
 
> 
> 
> Risposta: La questione sollevata nel quesito è piuttosto complessa. Il
> “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, approvato con il Dl 223/2006
> e definitivamente convertito dalla legge 248/2006 contiene una
> disposizione che all’articolo 13 ha come finalità quella di impedire,
> senza lasciare spazio a manovre elusive, che i soggetti, tramite i quali
> la pubblica amministrazione autoproduce beni e servizi, possano operare
> nel mercato e competere con i soggetti privati. In sintesi, il decreto
> legge Bersani si prefigge di evitare che i flussi finanziari pubblici
> possano avvantaggiare alcuni soggetti economici e alterare,
> conseguentemente, la concorrenza. Tale norma prevede che le società, a
> capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
> amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
> servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro
> attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi
> consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
> amministrative di loro competenza: – debbano operare esclusivamente con
> gli enti costituenti e affidanti; – non possano svolgere prestazioni a
> favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto
> né con gara; – non possano partecipare ad altre società o enti. Il
> Codice degli Appalti di cui al Dlgs 163/2006, all’articolo 3, afferma
> che l’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in
> forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze
> di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
> b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in
> modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
> altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta
> al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione,
> di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della
> metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
> altri organismi di diritto pubblico. Le circolari n. 37/E dell’8 marzo
> 2007 e la 129/E, dell’agenzia delle Entrate affermano che la definizione
> di organismi di diritto pubblico, dettata dal codice in materia di
> appalti, non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione
> normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la
> delimitazione dell’ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad
> enti e organismi pubblici. Come risulta evidente sia la normativa, sia
> la prassi ministeriale non sono ancora molto chiare sulla reale
> “definizione” di società private a partecipazione pubblica. Chi scrive
> ritiene che allo stato attuale una società per azioni che ha quindi
> precisi obblighi di legge previsti dalle norme civilistiche e fiscali e
> come tale presenta differenze di carattere sostanziale rispetto a un
> ente pubblico, anche se partecipata interamente da quest’ultimo, non può
> essere equiparata agli “altri soggetti pubblici” così come disposto
> dall’articolo 34, comma 1, del Tuel. (B.C. e F.C.)
> 
> -- 
> Dario Salerno
> Phone: +39 328 6915833
> Skype: terribilywrong
> _______________________________________________
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> Wireless a ml.ninux.org
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