[Ninux-Wireless] Svolta epocale? ProvinciaWIFI toglie l'autenticazione/registrazione

Dario Salerno terribilywrong a gmail.com
Ven 20 Set 2013 14:55:50 CEST


Il 18/09/2013 12:41, Davide Guerri ha scritto:
> Il Codice delle Comunicazioni vieta esplicitamente ad una PA la fornitura o la gestione di servizio di connettività pubblica (Art.6 del Codice delle Comunicazioni (**)).

Ciao,

Un mio collega ha trovato l'estratto di un questito sull'art.6 del
Codice delle comunicazioni che tratta l'argomento ProvinciaWiFi e reti
similari (Contenuto lungo):


Domanda: Nella locuzione “altri soggetti pubblici” di cui al comma 1,
dell’articolo 34 del Tuel (soggetti che possono partecipare ad accordi
di programma) può rientrare una società per azioni a totale
partecipazione di Comuni?


Risposta: La questione sollevata nel quesito è piuttosto complessa. Il
“pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, approvato con il Dl 223/2006
e definitivamente convertito dalla legge 248/2006 contiene una
disposizione che all’articolo 13 ha come finalità quella di impedire,
senza lasciare spazio a manovre elusive, che i soggetti, tramite i quali
la pubblica amministrazione autoproduce beni e servizi, possano operare
nel mercato e competere con i soggetti privati. In sintesi, il decreto
legge Bersani si prefigge di evitare che i flussi finanziari pubblici
possano avvantaggiare alcuni soggetti economici e alterare,
conseguentemente, la concorrenza. Tale norma prevede che le società, a
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro
attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza: – debbano operare esclusivamente con
gli enti costituenti e affidanti; – non possano svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto
né con gara; – non possano partecipare ad altre società o enti. Il
Codice degli Appalti di cui al Dlgs 163/2006, all’articolo 3, afferma
che l’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in
forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze
di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta
al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione,
di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della
metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico. Le circolari n. 37/E dell’8 marzo
2007 e la 129/E, dell’agenzia delle Entrate affermano che la definizione
di organismi di diritto pubblico, dettata dal codice in materia di
appalti, non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione
normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la
delimitazione dell’ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad
enti e organismi pubblici. Come risulta evidente sia la normativa, sia
la prassi ministeriale non sono ancora molto chiare sulla reale
“definizione” di società private a partecipazione pubblica. Chi scrive
ritiene che allo stato attuale una società per azioni che ha quindi
precisi obblighi di legge previsti dalle norme civilistiche e fiscali e
come tale presenta differenze di carattere sostanziale rispetto a un
ente pubblico, anche se partecipata interamente da quest’ultimo, non può
essere equiparata agli “altri soggetti pubblici” così come disposto
dall’articolo 34, comma 1, del Tuel. (B.C. e F.C.)

-- 
Dario Salerno
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